Art. 2.

      1. I criteri cui deve ispirarsi il decreto sono i seguenti:

          a) le procedure di valutazione sono espletate da commissioni nazionali di valutazione composte, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, da nove membri ed elette per ciascun settore scientifico-disciplinare così come definito dal Consiglio universitario nazionale (CUN), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). I componenti di ciascuna commissione sono eletti su base nazionale. Ogni componente di ciascun settore scientifico-disciplinare dispone di due voti per l'elezione della relativa commissione nazionale di valutazione. Qualora un settore scientifico-disciplinare non raggiunga il numero di sessanta componenti, si procede al suo apparentamento con uno o più settori di analoga competenza in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti sono definiti preliminarmente all'indizione delle votazioni per la formazione delle commissioni nazionali di valutazione e non possono essere modificati

 

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per almeno due anni. I settori scientifico-disciplinari soggetti ad apparentamento con settori analoghi sono rappresentati nella commissione da non meno di tre rappresentanti;

          b) ciascuna commissione nazionale di valutazione forma una lista di idonei che resta in vigore per i due anni solari successivi alla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che approva gli atti della commissione medesima;

          c) le liste di idonei di cui alla lettera b) sono formate da studiosi che hanno fatto domanda di partecipare alle procedure di valutazione. L'idoneità si consegue con i due terzi dei voti dei componenti della commissione nazionale di valutazione, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;

          d) le commissioni nazionali di valutazione devono concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data della loro costituzione. Non sono ammesse proroghe. In caso di mancata conclusione dei lavori entro il suddetto termine, le commissioni sono sostituite mediante nuove votazioni;

          e) i componenti delle commissioni nazionali di valutazione non possono fare parte di nessun'altra commissione nei tre anni successivi alla scadenza della commissione di cui hanno fatto parte.